Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo. È possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
Fonte: Ministero della Salute
Ne consegue che le fatture relative alle prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come tali sono detraibili al momento della dichiarazione dei redditi esattamente come le spese mediche ed odontoiatriche.